Bibbiano&Co: affido familiare che cos’è. Dopo l’inchiesta reggiana, tutto quello che c’è da sapere

untitledL’inchiesta ribattezzata “angeli e demoni” che a Reggio Emilia ha portato a misure cautelari per diciotto persone e che accusa la rete dei servizi sociali di aver sottratto decine di minori alle famiglie d’origine, creando in loro ricordi, per affidarli in affido retribuito a conoscenti. Sottrarre figli alle famiglie inventando di sana pianta per guadagnare soldi, è qualcosa di osceno. Non c’è reato più turpe di questo, non esiste, umanamente, azione più ignobile. Comportamenti del genere vergognano e gettano fango su un’intera categoria professionale che ogni giorno con sacrificio, passione, abnegazione ed empatia entra nelle vite di famiglie complesse e di minori in stato di bisogno. Al di là della notizia di cronaca che senza dubbio indigna e crea allarmismi in molte famiglie che in tutta Italia sono seguiti dai servizi sociali, vediamo come funziona l’istituto dell’affido familiare, uno dei pilastri della tutela dell’infanzia. Cos’è l’affido? L’affido familiare non è un’adozione: è una misura pensata come temporanea, affinché il minore possa trovare accoglienza quando la sua famiglia attraversa un momento di difficoltà: tanto da creare visite ed incontri tra famiglia d’origine e famiglia affidataria, rapporti che dovrebbero prolungarsi anche quando la fase d’emergenza è rientrata ed il bambino fa rientro presso la famiglia biologica. In Italia, l’istituto dell’affido è regolamentato dalla legge 184/1983, con successiva modifica dalla legge 149/2001. Pensata per i minori al di sotto dei diciotto anni, che sia italiano o straniero, volendo creare intorno a lui un sistema che vuole garantirgli un ambiente che tuteli la presenza affettiva, il sostegno materiale ed infine l’aspetto educativo. “Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”. Cita la norma. All’interno della categoria dell’affido c’è quello viene chiamato “affido professionale”, che avviene per il tramite di una cooperativa, come nel caso della cooperativa di Torino coinvolta nell’inchiesta.  Ovvero, i servizi sociali si affidano a cooperative che a loro volta affidano i minori a nuclei familiari selezionati, e sostenuti dalla rete di operatori della cooperativa. Alla famiglia affidataria è richiesto di partecipare a un progetto elaborato per il minore; ciò implica la scelta di un membro familiare che diventerà “referente professionale” che dovrà seguire il bambino. Il referente professionale è un tramite con la cooperativa, ricevendo un compenso che è distinto dal contributo economico che solitamente è previsto per le famiglie affidatarie. La domanda che molti si pongono è “quali bambini possono essere dati in affidamento?” I minori per cui viene deciso l’affido provengono da famiglie che attraversano una fase di instabilità che non tutela i loro diritti. Questo può avvenire per i motivi più vari: abusi fisici o psicologici, ma anche mancato accadimento: bambini che non sono seguiti, di genitori con problemi psichici o di abuso di sostanze o condizioni materiali tali da non garantire una vita normale: ad esempio la mancata frequenza a scuola. E se vi state chiedendo chi decide, sappiate che l’ultima decisione proviene dall’autorità giudiziaria ovvero da un giudice tutelare, decisione che giunge al termine di un iter che coinvolge i servizi sociali territoriali, che una volta allertati esprime una diagnosi psicosociale della situazione familiare e deve presentare al giudice un progetto con obiettivi a medio e lungo termine. L’affidamento familiare può avvenire anche con consenso dei genitori, si tratta di una decisione amministrativa presa dai servizi sociali e solo confermata dal giudice tutelare, oppure può essere decisa dal tribunale per i minorenni a prescindere del consenso della famiglia d’origine. La famiglia affidataria viene proposta al giudice dai servizi sociali e può essere nominata famiglia affidataria una coppia sposata, convivente o anche single, con o senza figli e senza limiti d’età. I requisiti vanno oltre l’aspetto economico: si richiede però agli affidatari di avere spazio nella vita ed in casa per accogliere un bambino; di essere capaci di prendersene cura e di supportarli nel cammino della vita, senza pretendere di cambiare il minore né annullare la sua famiglia d’origine. Aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità; gli affidatari devono quindi sempre tenere in conto l’importanza della famiglia d’origine e favorire quando indicato i suoi rapporti con il minore. La famiglia affidataria normalmente ha diritto a un contributo mensile e a coperture assicurative. L’entità del contributo è molto variabile perché è decisa dal Comune di residenza e non è erogato automaticamente ma dietro specifica richiesta della famiglia affidataria. Insomma, essere un genitore affidatario è prima di tutto una scelta di cuore che punta al solo benessere del bambino che dovrà fare ritorno poi nella sua famiglia d’origine. Oltre la cronaca c’è vita, ma spesso questa si macchia e getta nel panico centinaia di famiglie e decine di bambini che hanno subito lavaggi del cervello e ricordi fasulli o alterati, contro ogni legge naturale e deontologica.

(Articolo pubblicato sul mio blog Pagine Sociali per ildenaro.it)

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