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Effetti del Covid-19, le coppie potranno divorziare via mail

untitledC’eravamo tanto amati, ma ci diciamo addio con una mail. In tempo di pandemia dirsi addio dopo anni d’amore e d’unione matrimoniale è diventato a portata di click. Lo avevamo immaginato che questo virus avrebbe cambiato le nostre abitudine e avrebbe inciso non poco in molti settori e infatti, una delle cose che la pandemia da Coronavirus ci ha fatto riscoprire, è quanto sia diventato facile ridurre i tempi burocratici- spesso molto lunghi- grazie all’apporto del digitale. Anche in un settore, come quello della giustizia, dove velocizzare sembrava un’utopia. Così considerato il differimento delle udienze in programma a causa dell’emergenza epidemiologica ed il rinvio prossimo in considerazione dell’estate, la tanto agognata semplificazione è diventata fattibile. La pandemia ha cambiato le regole e le procedure per le richieste di divorzi e separazione dei coniugi. La soluzione che i Tribunali hanno individuato anche per rispettare le norme sul distanziamento sociale per il contenimento del contagio, è l’udienza virtuale nei casi in cui la separazione ed il divorzio trovino consenso tra gli ormai quasi ex coniugi, ovvero, per le procedure dove le coppie hanno già trovato un’intesa sui termini pratici dell’addio. Il Consiglio nazionale forense ha varato delle nuove linee guida sulla gestione dei procedimenti che hanno per oggetto la famiglia. Regole che sono divenute necessarie perché pur rispettando e comprendendo il periodo di stasi e sospensione, la vita di relazione delle persone non può rimanere cristallizzata per mesi, considerato – recitano le linee guida- “la salute è da tutelare, ma la famiglia non è da meno.” E tutti i procedimenti in materia-si legge nelle linee guida- sono intrinsecamente connotati d’urgenza. In molti tribunali del Nord Italia, da fine aprile, chiunque voglia presentare ricorso per la separazione consensuale potrà farlo in via telematica attraverso un protocollo ad hoc previsto. Quindi, moglie e marito dichiareranno con atto separato di essere informati della possibilità di procedere senza la loro presenza fisica e di aver aderito liberamente e coscientemente, oltre che di non averci ripensato e ribadendo la loro volontà a non riconciliarsi. I ricorsi dovranno essere inviati tramite l’utilizzo di una pec e con sottoscrizione da entrambe le parti. Una formula che lascia chiedersi se sarà il futuro in tema di separazione, seppur è ancora da capire se funzionerà. Per adesso viene applicata in alcuni tribunali in altri non viene neppure esplorata. Eppure la pandemia non ha fatto riscoprire a molti il piacere di stare in coppia, anzi in molti stati del mondo e non solo, i divorzi sono aumentati a causa della quarantena. E in Italia cosa accadrà alle coppie in post quarantena? Certamente la gestionale familiare, gli spazi da condividere, il lavoro da casa, le lunghe giornate tra le sole mura domestiche, hanno lavorato contro chi era forse già un po’ a rischio. E ora, potendo ritornare fuori casa, potrebbe essere più deciso a mettere fine alla propria relazione, se non altro per ritrovare un equilibrio umano che in coppia non funzionava. Una vera e propria casistica italiana, ad oggi non è possibile farla, di certo però ci sarà una mole di separazioni accantonate da gestire nei tribunali italiani, mentre dovremmo attendere la fine totale del lokdown per comprendere quante “pause di riflessione” nelle coppie italiane ci sono state.

Un dato però sembra certo: secondo una proiezione del Censis, nel 2031 non saranno celebrati matrimoni nelle nostre chiese. Secondo l’indagine statistica ribattezzata “non mi sposo”, le nozze non saranno più il “baricentro della vita”. I matrimoni saranno superati e anche in via d’estinzione. Non saranno più considerati garanzia di un amore eterno né sinonimo di famiglia felice. Infondo, le conquiste di questi ultimi anni hanno giovato ai figli in primis, in quanto è stata-finalmente- superata la distinzione tra figli nati fuori e dentro il matrimonio, e le coppie di fatto hanno conquistato molti diritti. E se magari aggiungessimo anche future pandemie che potrebbero portarci a stretto contatto h24, il dato Censis potrebbe risultato quasi certo.

Ai posteri ardua sentenza.

(Articolo pubblicato sul mio blog Pagine Sociali per ildenaro.it)

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Sì all’adozione a coppia gay, il Tribunale di Firenze applica in pieno la 184/83

IMG_0217Sentenza storica per l’Italia: il Tribunale per i minorenni di Firenze ha accolto la richiesta di una coppia gay, riconoscendoli pienamente genitori adottivi. La coppia di due uomini italiani, ma residente nel Regno Unito, ha ottenuto dall’Italia, grazie al tribunale del capoluogo toscano, il riconoscimento all’adozione di due fratellini. Una sentenza storica per il nostro paese. Fino ad oggi in Italia era possibile solo ottenere, in seguito ad un iter giudiziario, solo l’adozione del figlio del partener (la cosiddetta stepchild adoption). A sostenere la battaglia di questi due papà fiorentini è stata Rete Lenford, l’avvocatura per i diritti Lgbt. La coppia si era rivolta proprio all’associazione per ottenere in Italia la trascrizione dei provvedimenti emessi dall’autorità straniera a cui consegue per i figli il riconoscimento della cittadinanza italiana e del medesimo status e diritti così come riconosciuti nel Regno Unito. Il tribunale toscano, con un’articolata motivazione, ha accolto integralmente le richieste avanzate dal legale della coppia, compiendo una completa disamina della disciplina del riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri che riguardano i minorenni e riconoscendo l’inquadramento della fattispecie avanzata dall’art. 36 comma 4 della legge 184/83 che disciplina in Italia le procedure di affidamento e di adozione di un minore. “Il riconoscimento di tale sentenza (ndr quella pronunciata dalla Corte inglese) è assolutamente aderente all’interesse dei minori che vivono in una famiglia stabile”- è quanto si legge nel decreto. E poi continua: “Si tratta di una vera e propria famiglia, di un rapporto di filiazione in piena regola e come tale va pienamente tutelato e del resto la nuova formulazione dell’ articolo 74 cc sulla parentela, dopo aver nella prima parte specificato che la parentela è vincolo tra le persone che provengono da uno stesso stipite, aggiunge, ‘sia nel caso che la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso il figlio è adottivo”. Una sentenza  che rispetta i canoni segnati dalla 184/83, la disposizione normativa prevede che l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un paese straniero ad istanza di cittadini italiani che dimostrino di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia purché “conforme ai principi della convezione” (convenzione dell’aja 29 maggio 1993). Un’ipotesi che prende le distanze dalla normativa che disciplina l’adozione internazionale da parte di coppie italiane. Il tribunale ha proceduto alla verifica della conformità alla convenzione dell’Aja della sentenza britannica con la quale era stata disposta l’adozione di due fratellini, chiarendo che la convenzione non pone limiti allo status dei genitori adottivi, ma richiede unicamente la verifica che i futuri genitori adottivi siano qualificati e idonei all’adozione, esame che nel caso di specie è stato puntualmente effettuato dalle autorità inglesi, riservando l’eventuale rifiuto all’ipotesi che il riconoscimento sia manifestamente contrario all’ordine pubblico. La sentenza però porta ad esaminare un altro parametro importante rappresentato dall’ “interesse superiore del minore”, il tribunale fiorentino chiarisce che deve essere salvaguardato il diritto dei minori a conservare lo status di figlio, riconosciutogli da un atto validamente formato in un altro paese dell’unione europea (preceduto da una lunga, complessa e approfondita procedura di verifica), e che il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione esistente nel regno unito, determinerebbe una “incertezza giuridica” che influirebbe negativamente sulla definizione dell’identità personale dei minori. Peraltro, aggiungono i giudici, la sussistenza dei requisiti ex art. 36 Comma 4, esclude una valutazione discrezionale da parte dell’autorità giudiziaria italiana. Non di meno si sottolinea come dalla documentazione prodotta sia emerso che “si tratta di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione in pena regola che come tale va pienamente tutelato”. Una tappa storica per il riconoscimento dei diritti della famiglie arcobaleno: la transnazionalità di queste famiglie è un ruolo fondamentale, la giurisprudenza ha chiarito che l’ordine pubblico internazionale non pone alcun ostacolo al riconoscimento della continuità dei rapporti che si costituiscono all’estero, per realizzare pienamente quello che l’interesse dei minori, rimarcato dalla stessa 184/83 e caro ad ogni esperto che entra in contatto con i bambini. La sentenza fa emergere però l’inammissibile situazione di disuguaglianza in cui versano tutte quelle famiglie che non possono aggrapparsi alla transnazionalità, alle quali il legislatore nega qualsiasi forma di riconoscimento e tutela. Sarà un primo passo verso una maggiore apertura e cambiamento?

Pubblicato su “il denaro.it”

 

 

 

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