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Matrimoni gay, gli Stati non possono ostacolare il soggiorno del coniuge. Lo sentenza la Corte Ue

untitled 2Gli Stati non possono ostacolare il soggiorno del coniuge, che rimane tale anche se appartiene ad uno Stato che non riconosce i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Lo ha stabilito con una sentenza la Corte di giustizia dell’Unione Europea che ha di fatto riconosciuto i matrimoni tra persone dello stesso sesso “ai sensi delle regole – si legge- sulla libera circolazione delle persone”. La decisione arriva in seguito ad un ricorso presentato alcuni mesi fa da un cittadino romeno e dal suo consorte americano. I giudici di Lussemburgo hanno deciso che la nozione di “coniuge”, ai sensi delle disposizioni del diritto dell’UE sulla libertà di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, comprende i coniugi dello stesso sesso. Per cui, gli Stati membri sono liberi di autorizzare o meno il matrimonio omosessuale, ma non possono ostacolare il soggiorno di un coniuge seppur dello stesso sesso, anche se è si tratta di un cittadino di un paese non appartenente all’Unione Europea, ha pienamente diritto al soggiorno sul loro territorio. Tuttavia i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il rifiuto da parte di uno Stato membro di riconoscere ai fini del diritto di soggiorno derivato il matrimonio tra persone dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro, è atto ad ostacolare l’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Ue. La libertà di circolazione, infatti, varierebbe da uno Stato membro all’altro in funzione delle disposizioni di diritto nazionale che disciplinano il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Una sentenza che mostra un lato matrimonialista ugualitario per persone dello stesso sesso. Seppur l’Italia sia l’unico paese fondatore dell’Ue a non riconoscere il matrimonio omosessuale, il diritto riconosciuto oggi dalla Corte Europea, da noi è già realtà dal 2012. Fu il tribunale di Reggio Emilia a riconoscere il permesso di soggiorno a un giovane urugayano sposato con un italiano in Spagna, proprio appellandosi alla libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari. Sentenza a cui fece seguito una circolare del ministero dell’Interno. Ma, la sentenza dei giudici di Lussemburgo sancisce che la nozione di “coniuge” riguarda anche i matrimoni contratti da persone dello stesso sesso, a prescindere, se lo Stato membro autorizzi il matrimonio omosessuale. Una sentenza storica, che abbatte gli ultimi ostacoli legislativi e forse anche mentali e abbraccia sempre più l’amore e le coppie arcobaleno, equiparandole alle coppie eterosessuali. Perché è una sentenza che ci ricorda ancora una volta che il diritto dell’UE non fa distinzione tra coppie omosessuali e etero regolarmente sposate. Uno “schiaffo” al neo ministro Fontana, alla guida del neo dicastero “famiglia e disabilità”, che nei giorni scorsi, è stato autore della teoria “il nostro popolo è sotto attacco” a causa delle unioni omosessuali e delle migrazioni. Per questo, bisogna, secondo lui, difenderlo con la battaglia di vita. La speranza è che il ministro si ricreda, alla luce anche dell’ultima sentenza dell’Unione Europea, che abbatte quelle poche ultime barriere limitatorie, magari dovremmo guardare più all’interno di una realtà fatta ancora di discriminazioni quotidiani ai danni degli omosessuali, di violenze e diritti umani e culturali sempre più ristretti. Come ha ricordato, Monica Cirinnà, autrice della legge sulle unioni civili, le famiglie arcobaleno sono una realtà nel nostro paese ed in due anni dall’approvazione della legge, che segnò ultima l’Italia in Europa sul tema, sono oltre ottomila le famiglie arcobaleno. Ultima unione in ordine di tempo un 93 enne ed il suo compagno 87 enne, che erano uniti dall’amore dal 1960. In questo lasso di tempo, due anni, sono oltre 17 mila le persone dello stesso sesso che si sono presentate davanti ai sindaci italiani per sancire ufficialmente la loro unione. Secondo i dati calcolati dal ministero degli Interni, aggiorni al 31 dicembre scorso, sono state 8.506 le coppie lgbt che si sono unite in matrimonio, di cui 6073 nel solo 2017. Numeri ai quali si aggiungono le coppie unitesi nel 2018. I dati registrano più unioni civili al nord rispetto al sud, dove il timore è ancora forte, ed è per questo che i timori non vanno alimentati ma placati, perché c’è famiglia dove c’è amore e questo va riconosciuto e non ostacolato, partendo dai diritti civili e sociali.

(Articolo pubblicato per il mio blog Pagine sociali per ildenaro.it)

 

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Sì all’adozione a coppia gay, il Tribunale di Firenze applica in pieno la 184/83

IMG_0217Sentenza storica per l’Italia: il Tribunale per i minorenni di Firenze ha accolto la richiesta di una coppia gay, riconoscendoli pienamente genitori adottivi. La coppia di due uomini italiani, ma residente nel Regno Unito, ha ottenuto dall’Italia, grazie al tribunale del capoluogo toscano, il riconoscimento all’adozione di due fratellini. Una sentenza storica per il nostro paese. Fino ad oggi in Italia era possibile solo ottenere, in seguito ad un iter giudiziario, solo l’adozione del figlio del partener (la cosiddetta stepchild adoption). A sostenere la battaglia di questi due papà fiorentini è stata Rete Lenford, l’avvocatura per i diritti Lgbt. La coppia si era rivolta proprio all’associazione per ottenere in Italia la trascrizione dei provvedimenti emessi dall’autorità straniera a cui consegue per i figli il riconoscimento della cittadinanza italiana e del medesimo status e diritti così come riconosciuti nel Regno Unito. Il tribunale toscano, con un’articolata motivazione, ha accolto integralmente le richieste avanzate dal legale della coppia, compiendo una completa disamina della disciplina del riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri che riguardano i minorenni e riconoscendo l’inquadramento della fattispecie avanzata dall’art. 36 comma 4 della legge 184/83 che disciplina in Italia le procedure di affidamento e di adozione di un minore. “Il riconoscimento di tale sentenza (ndr quella pronunciata dalla Corte inglese) è assolutamente aderente all’interesse dei minori che vivono in una famiglia stabile”- è quanto si legge nel decreto. E poi continua: “Si tratta di una vera e propria famiglia, di un rapporto di filiazione in piena regola e come tale va pienamente tutelato e del resto la nuova formulazione dell’ articolo 74 cc sulla parentela, dopo aver nella prima parte specificato che la parentela è vincolo tra le persone che provengono da uno stesso stipite, aggiunge, ‘sia nel caso che la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso il figlio è adottivo”. Una sentenza  che rispetta i canoni segnati dalla 184/83, la disposizione normativa prevede che l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un paese straniero ad istanza di cittadini italiani che dimostrino di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia purché “conforme ai principi della convezione” (convenzione dell’aja 29 maggio 1993). Un’ipotesi che prende le distanze dalla normativa che disciplina l’adozione internazionale da parte di coppie italiane. Il tribunale ha proceduto alla verifica della conformità alla convenzione dell’Aja della sentenza britannica con la quale era stata disposta l’adozione di due fratellini, chiarendo che la convenzione non pone limiti allo status dei genitori adottivi, ma richiede unicamente la verifica che i futuri genitori adottivi siano qualificati e idonei all’adozione, esame che nel caso di specie è stato puntualmente effettuato dalle autorità inglesi, riservando l’eventuale rifiuto all’ipotesi che il riconoscimento sia manifestamente contrario all’ordine pubblico. La sentenza però porta ad esaminare un altro parametro importante rappresentato dall’ “interesse superiore del minore”, il tribunale fiorentino chiarisce che deve essere salvaguardato il diritto dei minori a conservare lo status di figlio, riconosciutogli da un atto validamente formato in un altro paese dell’unione europea (preceduto da una lunga, complessa e approfondita procedura di verifica), e che il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione esistente nel regno unito, determinerebbe una “incertezza giuridica” che influirebbe negativamente sulla definizione dell’identità personale dei minori. Peraltro, aggiungono i giudici, la sussistenza dei requisiti ex art. 36 Comma 4, esclude una valutazione discrezionale da parte dell’autorità giudiziaria italiana. Non di meno si sottolinea come dalla documentazione prodotta sia emerso che “si tratta di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione in pena regola che come tale va pienamente tutelato”. Una tappa storica per il riconoscimento dei diritti della famiglie arcobaleno: la transnazionalità di queste famiglie è un ruolo fondamentale, la giurisprudenza ha chiarito che l’ordine pubblico internazionale non pone alcun ostacolo al riconoscimento della continuità dei rapporti che si costituiscono all’estero, per realizzare pienamente quello che l’interesse dei minori, rimarcato dalla stessa 184/83 e caro ad ogni esperto che entra in contatto con i bambini. La sentenza fa emergere però l’inammissibile situazione di disuguaglianza in cui versano tutte quelle famiglie che non possono aggrapparsi alla transnazionalità, alle quali il legislatore nega qualsiasi forma di riconoscimento e tutela. Sarà un primo passo verso una maggiore apertura e cambiamento?

Pubblicato su “il denaro.it”

 

 

 

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