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Riforma processo penale, con la giustizia riparativa si incontrano vittima e autore del reato. Cosa cambia?

Via libera unanime da parte del consiglio dei ministri alla riforma della giustizia. L’ok è arrivato dopo una lunga discussione e una breve sospensione, ora la discussione passa al Parlamento, al quale si è appellato il presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi, chiedendo di sostenere con lealtà questo importante provvedimento che porta la firma del ministro Cartabia. L’intervento è corposo: dal reset della durata delle indagini preliminari, al “contingentamento” dell’obbligatorietà dell’azione penale al capitolo sanzioni e riti alternativi, ma soprattutto il ritorno “parziale” della prescrizione. Ma uno degli emendamenti del ddl di riforma del processo penale, disciplina in modo organico il metodo della giustizia riparativa. Nel pieno rispetto della direttiva europea e nell’interesse sia della vittima che dell’autore del reato. Ad oggi l’emendamento prevede l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell’autore, spetterà al giudice la positiva valutazione sull’utilità del programma in ambito penale. Inoltre è prevista la ritrattabilità del consenso a questi percorsi in qualsiasi momento. L’obiettivo primario della giustizia riparativa è quello di porre attenzione alle dimensioni umane e sociali che investono il crimine. Senza le quali la pena non è altro che una punizione. Al centro della mediazione ci sono le vittime. Non si può restituire ai violenti la possibilità di tornare all’interno della società senza passare dalla giustizia riparativa che mette al centro proprio le vittime. La chiave di tutto è la riparazione, dove per riparare si possono intendere molte cose, a cominciare dal fatto che l’autore ha compreso sino in fondo il disvalore del suo comportamento, eventualmente risarcisca il danno, arrivando all’interazione fra il reo e la vittima, o la sua famiglia. Il mediatore ha il compito anzitutto di scomporre un atto lesivo, cercando di capire cosa abbia prodotto e come lavorare con chi lo ha commesso. Il senso della giustizia riparativa è anzitutto consapevolezza da parte dell’autore del reato commesso, il quale con il supporto di un mediatore ha l’occasione di riparare il male che ha fatto, portando all’obiettivo di abbattere i fenomeni di recidiva. La logica di fondo è abbandonare il concetto che molti hanno “lasciarli dentro e buttare la chiave”, che rischia di non pagare, la sicurezza si potrebbe ottenere con le misure alternative. E’ solo se riusciamo ad avere una visione diversa e ad applicare un paradigma di giustizia innovativo, come avviene già in molti paesi europei, che forse si potrà restituire un autore alla società consapevole. La giustizia riparativa è “un paradigma che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo” (Howard Zehr). Si propone, quindi, l’obiettivo di ricostruire l’equilibrio spezzato tra la società, l’autore del reato e la vittima a causa proprio di una condotta illecita. L’autore del reato è supportato nella presa di coscienza dell’impatto provocato dall’azione illecita da lui compiuta sia nella vita della vittima sia nella società civile, ed è stimolato a porre rimedio alle conseguenze negative del suo comportamento; la vittima è aiutata a recuperare quella stabilità minata dalla sofferenza provocata dal reato; per quanto riguarda la società, si intende ripristinare la pace sociale, anche mediante il reinserimento dell’autore con lavori sociali e il risarcimento dei danni subiti. Un approccio, dunque, molto diverso da quello tradizionale, si tratta di abbandonare la logica della sola punizione del reato con il carcere e la vergogna. La giustizia riparativa è importante ricordare che non si applica solo al settore penale ma anche ai conflitti che si generano all’interno della comunità, della famiglia, della scuola o del lavoro. La giustizia riparativa è un orizzonte culturale che appoggia il rispetto, l’equità, l’inclusione e la partecipazione. Lo sforzo principale è quello di indirizzare il dolore di chi subisce il reato, il reo e la società su qualcosa di nuovo che nasca da esso. Qualcosa che non sia però odio e vergogna o ghettizzazione da parte della società. Gli episodi violenti verso i detenuti non sono nuovi e la società tende ad emarginarli, ciò non restituisce nulla. L’orizzonte culturale deve essere quello in cui ogni comunità diventi riparativa ciascuna per sé. Ce la faremo a cambiare il paradigma giudiziario e culturale in essere?

(Articolo pubblicato sul mio blog Pagine Sociali per ildenaro.it)

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Riforma del diritto di famiglia: tutte le novità e l’introduzione della mediazione familiare. Conosciamola meglio

untitledA leggere commi e idee di separazione, sembra d’essere lontani anni luce della sfera dei sentimenti. Seppur nella visione romantica cantata da Venditti “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, altri approdano direttamente in tribunale. Pronto a rivoluzionare la giurisprudenza in tema di separazione è il decreto legge del senatore Pillon in discussione a Settembre, ma già in dibattito sociale. Tra le novità, via l’assegno per i figli e l’assegnazione della casa, ma tempi paritetici da spendere insieme. Introdotta poi la mediazione familiare obbligatoria. La fine di una storia d’amore quando ci si è giurati amore eterno non è mai una fine indolore, specie quando ci sono dei figli, inoltre la separazione non incide solo sui sentimenti ma anche sulle questioni materiali. Le nuove norme prevedono che chi vorrà separarsi dovrà obbligatoriamente rivolgersi ad un “mediatore familiare”, figura già in auge da qualche anno, le coppie fino ad oggi si rivolgono spontaneamente o su indicazioni di esperti o del giudice al mediatore familiare, con l’obiettivo di ritrovare l’equilibrio e la comprensione umana e genitoriale anche dopo la separazione. Con la riforma, diventa obbligatoria e a carico di chi si separa, con la clausola di invarianza finanziaria. Un incontro di mediazione costa all’incirca cinquanta euro, ma può arrivare anche al doppio, a cui si aggiunge il costo degli avvocati, che secondo un recente decreto del ministero della giustizia, ricevono per la mediazione un corrispettivo ad hoc. Il ddl poi prevede, salvo in rari casi, l’eliminazione dell’assegno di mantenimento a favore del genitore meno capace economicamente, senza tenere conto di coloro che non hanno un lavoro o che magari vi hanno rinunciato. Ma non è tutto: il progetto di legge prevede che chi non ha la possibilità di ospitare il figlio in spazi adeguati non ha diritto di tenerlo con sé secondo i tempi “paritetici”. Un corto circuito normativo: il genitore più povero rischia di perdere anche la possibilità di vedere il figlio. Il disegno di legge, mette mano anche alle norme sulla casa: se l’abitazione familiare viene, in via del tutto eccezionale, assegnata a uno dei due genitori, costui deve versare all’altro un’indennità di occupazione che sarà soggetta a tassazione. Sino a oggi la legge prevedeva che il giudice dovesse tenere conto del valore dell’assegnazione nella regolamentazione dei rapporti tra i genitori, con la riforma invece ci sarà un passaggio di denaro e la creazione di nuove tasse. Una riforma che presenta qualche stortura, rischiando di discriminare i figli di coppie separate, trattati diversamente rispetto agli altri. Con buona pace del tanto declamato “best interest of the child” –migliore interesse del fanciullo- che ricorre spesso in allegato alla relazione che accompagna il disegno di legge. Sembrerebbe leggendo il nuovo ddl che si voglia riscrivere diversamente la bi-genitorialità: uguaglianza e parità materiale a annullando il significato di pari responsabilità nella gestione di due ruoli diversi e complementari. Gli aspetti sociali e normativi del nuovo decreto legge introducono però una novità, che se vedrà la luce, sarà obbligatoria: la mediazione familiare, introducendo a pieno titolo nell’integrazione professionale anche il mediatore familiare. Così ho deciso di conoscere questo istituto da vicino, parlandone con la dottoressa Mariella Romano, laureata in giurisprudenza e dal 2013 mediatrice familiare, dopo un master in mediazione familiare e pedagogia familiare, iscritta ad una delle associazione più rappresentative della mediazione in Italia: A.I.Me.F, in quanto non esiste ancora un albo professionale per i mediatori familiari, e mi spiega nella nostra chiacchierata che l’istituzione di un vero e proprio albo professionale è uno degli aspetti presi in considerazione dal ddl Pillon.

1. Chi è e cosa fa il mediatore familiare?

-Il mediatore familiare è un professionista altamente qualificato che ha competenze di tipo sia giuridico che psicologico ed è inoltre esperto nelle tecniche di negoziazione. Normalmente si tratta di un avvocato, di uno psicologo, di un pedagogista o di un operatore del sociale che si è poi ulteriormente specializzato attraverso appositi corsi post laurea.
-Il mediatore familiare accoglie le persone ed il loro disagio; ascolta i bisogni e le esigenze di ciascuno; tiene conto del punto di vista di tutti e ne valorizza le risorse; aiuta le parti a comunicare in maniera rispettosa e stimola le persone a trasformare il conflitto in qualcosa di costruttivo nell’interesse di entrambi e degli eventuali figli.

2. Come Mediatore Familiare qual è l’approccio utile per stimolare la costruzione di un dialogo complice e progettuale nella coppia?

-Sicuramente quello di far capire ai mediandi cosa vuol dire “separarsi bene”, dando voce alla multidisciplinarietà delle tematiche legate alla famiglia, per comprendere disagi e possibili sviluppi sani e cercando di spiegare le dinamiche connesse alla mediazione familiare, come relazione di aiuto che si inserisce nel vissuto emotivo della famiglia.

3. Nella maggior parte dei casi la coppia separata non riesce ad arrivare ad un divorzio consensuale e così ricorre al parere del giudice per la decisione sulle modalità, oneri compresi, del divorzio. Perché sente di consigliare la via della Mediazione Familiare? L’approccio verso il conflitto e verso le parti coinvolte è diverso?

-La mediazione familiare è quello strumento che consente alla coppia genitoriale di giungere ad un’elaborazione consapevole della fine della propria unione. Essa garantisce una paritetica applicazione del principio di bigenitorialità , prevenendo quegli effetti psicologici ed emotivi che potrebbero ripercuotersi sulla crescita dei figli.
-La mediazione familiare sottolinea l’importanza di decidere il proprio futuro in prima persona ponendo al centro dell’accordo il superiore interesse dei figli. L’aspetto piu’ caratterizzante della mediazione familiare è quello della responsabilità genitoriale. Quella responsabilità e competenza genitoriale che senza sconti o deleghe vengono poste al centro della riorganizzazione della famiglia dopo la rottura del legame coniugale.

4. Il ddl Pillon che intende riformare il diritto di famiglia introduce tra le novità la mediazione familiare obbligatoria, cosa ne pensa lei?

– Non posso che essere fiduciosa, se si tiene conto del fatto che l’U.E. ha già da anni espressamente indicato i principi a cui ogni Stato membro dovrebbe ispirarsi nel promuovere la mediazione familiare i quali sono stati recepiti da molti di essi con una concreta applicazione della procedura di mediazione. Inoltre è anche opportuno sottolineare che la mediazione familiare non è solo uno degli aspetti salienti previsti dalle politiche sociali dell’Unione Europea , ma è anche lo strumento con cui un Paese civicamente evoluto avrebbe il dovere di risolvere le proprie controversie endofamiliari.

5. Quella postilla “obbligatoria” ritiene possa spaventare la coppia che dovrebbe intraprendere il percorso di mediazione?

-Potrebbe…, per questo motivo risulta fondamentale che durante il primo incontro informativo la coppia genitoriale riesca a comprendere modalità , tempi , ruoli e finalità della procedura mediativa di cui saranno esclusivi protagonisti.

6. Il percorso di mediazione si può interrompere in qualsiasi momento, se dovesse divenire obbligatoria ed una coppia per assecondare l’obbligatorietà intraprende il percorso di mediazione ma lo interrompe ben presto, non si rischia di incorrere in un cane che si morde la coda?

-Il ddl è ancora in fase di elaborazione pertanto credo che lo stesso sarà soggetto ad altre ulteriori modifiche…ad ogni buon conto posso solo appellarmi al buon senso di coloro che intraprenderanno tale percorso. Genitori in grado di capire che negli affari di famiglia si vince solo se si vince tutti e che pertanto la mediazione familiare rappresenta lo strumento piu’ idoneo a conseguire tale risultato.

Con la collaborazione della dottoressa Mariella Romano, mediatrice familiare

(Articolo pubblicato per il mio blog Pagine sociali per ildenaro.it)
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Giustizia, cosa cambia con la riforma dell’ordinamento penitenziario

imagesPiù misure alternative al carcere esclusi i reati più gravi. Questo il cardine della riforma dell’ordinamento penitenziario, approvata in Consiglio dei Ministri. Il sovraffollamento è il senso delle nuove misure, aumenta il rischio che la pena non sia rieducativa, da qui il potenziamento della rieducazione come del reinserimento sociale. Stabilite poi maggiori tutele per i diritti dei detenuti in termini di salute, identità di genere, incolumità personale, oltre ad una nuova disciplina per i colloqui con i familiari e per l’uso delle tecnologie informatiche all’interno del carcere. Il testo dovrà ora tornare alle Commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio, ma, intanto non è esente dalla polemica politica. All’attacco il centro destra: da Fratelli d’Italia, alla Lega, che promettono battaglia. “Non è un salva ladri, né uno svuota carceri” ha precisato il guardasigilli Orlando, che ha spiegato che si dovrà valutare il comportamento del detenuto e ammetterlo a misure alternative al carcere, che prevedono percorsi di lavoro e di servizio sociale, che gli consentono di restituire qualcosa di quello che ha tolto alla società e di non essere recidivo. Misure che mirano ad abbattere il muro delle recidive, che resta il più alto in Europa, seppur in Italia si spende quasi 3 miliardi l’anno per il trattamento dei detenuti, così come confermato da Orlando. L’obiettivo principale della riforma è rendere attuale l’ordinamento penitenziario previsto dalla legge di riforma penitenziaria 354/1975, per adeguarlo ai successivi orientamenti della giurisprudenza della Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e delle Corti europee. Quindi con soluzioni che non indeboliscano la sicurezza della collettività, infatti, non si estende la possibilità ai detenuti in regime di 41bis per reati di mafia e per i reati di terrorismo, ma si riporti al centro del sistema la finalità rieducativa della pena indicata anche dall’articolo 27 della Costituzione, ma anche facilitare la gestione del settore penitenziario e a diminuire il sovraffollamento. Un passo legislativo sui temi delicati come la salute psichica, l’accesso alle misure alternative, la vita interna alle carceri, i rapporti con l’esterno ed il sistema disciplinare. Carceri e condizioni disumane, da anni il dibattito infuoca il mondo politico e si pone al centro dell’attenzione. Dopo una flessione nel numero dei detenuti seguita dalla sentenza Torreggiani, con la quale la Corte europea dei diritti umani condannò l’Italia per trattamenti inumani e degradanti, negli ultimi tre anni si è assistito ad un aumento costante delle presenze in carcere. La riforma dell’ordinamento penitenziario, dovrebbe dare l’opportunità di tornare a far calare gli attuali numeri con ripercussioni positive sulla vita in carcere. Le questioni attualmente aperte, che riguardano le carceri italiane, che proprio a causa del sovraffollamento, non riescono a trovare soluzioni. Tra questi ad esempio la necessità di ampie ristrutturazioni degli istituti. In più della metà delle strutture ci sono celle senza doccia ed in molte celle manca l’ acqua calda, in violazione di quanto prevede la legge. Sovraffollamento e aumento dei suicidi si presentano così, oggi, gli istituti di pena italiani, destinati ad accogliere soggetti che trasgredendo le prescrizioni di legge, sono sanzionati con la pena. Condizioni disumane e poche opportunità di recupero, così come è nell’intento della riforma del ’75: la pena deve avere caratteri di rieducazione e reinserimento educativo e sociale. Una realtà, quella del sistema penitenziario rinnegata ed oscura per troppi anni, sino ad oggi, in questo colpo di coda del governo, che propone misure alternative che reinseriscano nella società con dignità e rispetto del detenuto e della comunità stessa, restando fermo nell’intento che spetta al magistrato di sorveglianza, così come detta anche il diritto penitenziario, ogni decisione in merito, valutando ogni singolo caso. La proposta di modifica dell’ordinamento penitenziario dalla sua ha un’apertura umana, dignitosa, ma restano ancora diritti come i minori e la sessualità da affrontare. L’auspicio è che la grossa maggioranza, fresca di vincitori, guardi anche al sistema carcerario, perché ci sono luoghi come le celle, dai quali ci si aspetta il loro regno con l’orecchio al suolo e le braccia intorno alla testa, cercando di emergere da quel braccio carcerario che oggi li tieni lì.

(Articolo pubblicato per il mio blog Pagine sociali per ildenaro.it)

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Riforma della giustizia: via con la cancellazione dei Tribunali per i minorenni

 

img_0217Organo di garanzia suprema, nel panorama della giustizia viene definito uno dei più grandi uffici giudiziari per l’esercizio della giustizia in ambito minorile in Italia, è il Tribunale per i minorenni, caratterizzato da un bacino di utenza assimilato al distretto della Corte d’Appello. La riforma del processo civile, discussasi nelle scorse settimane in Senato, prevede la soppressione dei tribunali per i minorenni, sostituendoli con sezioni specializzate all’interno dei tribunali ordinari. La riforma scritta nel ddl 2284, già approvato alla Camera, in un articolo prevede la soppressione dei 29 tribunali per i minorenni italiani e delle procure minorili che saranno sostituiti da sezioni apposite all’interno dei tribunali ordinari. Il mondo della giustizia è in rivolta. Sono state presentate ben quattro proposte di stralcio. Da Nord a Sud si rincorrono convegni e petizioni, la più popolare lanciata su “Change.org” ha superato le 23mila firme. Firmatari nomi di spicco della magistratura e non solo: tra associazioni di settore e non. Eppure l’Europa ha indicato l’Italia come modello nella direttiva sul “giusto processo minorile”, ma il governo si muove nella direzione opposta. Il governo taglia la giustizia, con l’intento di razionalizzarne i costi, cancellando così i tribunali dopo quasi cento anni di storia. Non solo il settore della giustizia minorile si muove contrario alla soppressione ma anche quella ordinaria già fortemente gravata dai tagli e dal ridimensionamento del personale, inimmaginabile pensare anche di accollarsi le competenze riguardanti i minori: dalle funzioni penali alle adozioni. Inoltre, il trasferimento delle sezioni minorili nella macchina già congestionata dei tribunali ordinari dovrebbe avvenire a costo zero. I tribunali per i minori spesso intervengono prima che i ragazzi compiono reati, ciò che non potrebbe fare la giustizia ordinaria, incapace di mettere in atto un intervento di prevenzione, danneggiando così gli interessi e i diritti dei minori e delle loro famiglie. Difficile immaginare che una procura, che si occupa di questioni che vanno dal terrorismo alla corruzione, possa dedicare ampie risorse alle segnalazioni dei servizi sociali. O che possa pensare al futuro dei figli delle famiglie mafiose, come hanno cominciato a fare i tribunali per i minorenni di Reggio Calabria e Napoli. Non essendo più autonomi, i passaggi burocratici delle sezioni minorili potrebbero raddoppiare, con un abbassamento del servizio. E i ragazzi, finora protetti in un sistema giudicato tra i più avanzati al mondo, finirebbero per essere una delle tante incombenze, confusi tra gli adulti e le tante scartoffie. Il rischio maggiore che gli addetti ai lavori denunciano è la perdita della specializzazione che in questi anni ha reso l’Italia il fiore all’occhiello della giustizia minorile, separata da quella degli adulti. Grazie alla composizione mista dei tribunali minorili, fatta da giudici togati e onorari, esperti in pedagogia o psicologia, assistenti sociali, fa sì che il processo penale minorile sia diverso da quello per gli adulti, improntato invece in un’ottica di sanzione e punizione. Si tratta di una logica diversa: il ragazzo non solo viene visto come autore di reato, ma anche come vittima di una situazione familiare disagiata, quindi persona da supportare ed aiutare. Si punta non alla punizione del minore ma alla possibilità di offrirgli una seconda possibilità. Privilegiando l’ascolto, la conoscenza delle personalità e la sospensione del processo con la messa alla prova. Si punta non alla punizione del minore ma alla possibilità di offrirgli una seconda possibilità. Privilegiando l’ascolto, la conoscenza delle personalità e la sospensione del processo con la messa alla prova. E l’azione deve essere immediata, perché si tratta individui in crescita che non possono attendere passaggi e tempi lunghi della giustizia italiana. Spesso le segnalazioni di abusi e maltrattamenti che arrivano alle procure si risolvono solo con gli interventi dei servizi sociali, senza il ricorso al tribunale. E con l’arrivo dei tanti minori stranieri non accompagnati, gli uffici dei luoghi di approdo sono carichi di lavoro.
Chi si pone dall’altra parte della barricata, contrario alla soppressione non vuole solo che si mantenga lo stato attuale delle cose, ma chiede in tempi celeri una riforma del sistema, stabilendo procedure univoche, che ad oggi non esistono e maggiore informatizzazione. Ad oggi, manca una banca dati dei minori che vivono lontani dalla famiglia e dei bambini adottabili. La proposta che viene avanzata è quella di creare un unico tribunale rivolto alle famiglie, che accorpi tutte le competenze. Bisognerebbe tralasciare la logica dell’efficienza economica e ragionare in termini di efficacia e questa riforma ha proprio il segno dell’inefficacia.

(Articolo pubblicato su “ildenaro.it”)

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