La Corte di Cassazione “spegne il sole” sulla sindrome di alienazione parentale (Pas), definendo “pseudoscientifica” la controversa teoria che descrive l’allontanamento di un figlio da un genitore ad opera dell’altro. La Cassazione, con ordinanza 286/2022, ha emesso un’importante ordinanza sulla sindrome Pas, una teoria molto controversa che descriverebbe la condizione psicologica di minori che hanno rifiutato uno dei due genitori a causa dell’incitamento intenzionale portato avanti dall’altro. La Corte ha stabilito che il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale “e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo.”La sentenza, accoglie il ricorso di una madre, che ha atteso nove anni, tra scioperi della fame, sit-in, e la paura che le portassero via il bambino: le forze dell’ordine e gli assistenti sociali erano già intervenuti tre volte, senza riuscirci. Finché lo scorso marzo, la Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale per i Minorenni di decaderle dalla responsabilità genitoriale. Non solo: in modo definitivo la Suprema Corte ha ribadito che il concetto di “alienazione parentale”, suggerita anche attraverso altri sinonimi come “madre malevola, ostativa, simbiotica”, dovrà essere bandito, per sempre, dai tribunali italiani. Una decisione storica, che per altro non è la prima volta, già nel maggio dello scorso anno, con ordinanza n. 13217/21, la Corte di Cassazione aveva riconosciuto l’infondatezza della Pas, ma quest’ultima ordinanza ha aggiunto un punto fondamentale: d’ora in poi nelle cause per l’affidamento, i minori dovranno essere ascoltati dai giudici, non dai periti. I giudici hanno stabilito che non può essere garantita la bigenitorialità a tutti i costi, ma va tenuto conto innanzitutto dell’interesse del bambino. Infine, si sono espressi anche sull’uso della forza fisica usata per allontanare dal luogo di residenza i bambini, dichiarando che ogni forma di coercizione sui minori è fuori dallo Stato di diritto. La sindrome di alienazione genitoriale o parentale (Pas, dalla forma inglese) è un concetto che venne introdotto per la prima volta negli anni Ottanta dallo psichiatra forense statunitense Richard Gardner, e descritto come una dinamica psicologica disfunzionale che si attiva nei figli minori coinvolti nelle separazioni conflittuali dei genitori. La sindrome indica un disagio psichico vissuto dai figli in contesti di separazioni conflittuali a causa del plagio di uno dei due genitori. E’ una teoria molto controversa che divide il mondo giuridico e scientifico, tanto è vero che non è stata mai riconosciuta come sindrome dai manuali internazionali ma molto diffusa nelle aule di giustizia italiane e nei procedimenti sull’affidamento dei figli minori. Utilizzata dalla psicologia forense nelle Consulenze tecniche d’ufficio (ctu), consulenti di cui si avvale il giudice per valutare la capacità di un genitore di prendersi cura della prole. Un giudizio spesso senza appello. Sono ben 150.000 i bambini coinvolti ogni anno nelle procedure di separazione o divorzio che possono essere colpiti dalla Pas. Succede quando un genitore a seguito della separazione coniugale instilla nel figlio rancore, astio, disprezzo verso l’altro genitore. I figli in sostanza diventano un bottino di guerra, spesso un’arma di vendetta contro l’altro genitore. Una forma di violenza psicologica che comporta vere e proprie patologie. I bambini, le prime vittime, che assistono da protagonisti muti a queste vicende, spesso già testimoni di soprusi e maltrattamenti in ambito familiare, sulla cui pelle si aggiunge dolore. Una realtà molto diffusa, difatti, si stima che sono all’incirca 1400 i fascicoli sui quali ha indagato la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, per individuare la portata del fenomeno di vittimizzazione secondaria in danno di donne e minori vittime di violenza. La sentenza della Corte di Cassazione ora segna la parola decisiva ad una ferita troppo spessa aperta in molti bambini “bottino” e genitori rancorosi con l’ex coniuge.
(Articolo pubblicato sul mio blog Pagine Sociali per ildenaro.it)


Tragico, disumano, scomodo persino da concepire, inimmaginabile. Eppure il dramma dei giovani adolescenti che arrivano a togliersi la vita è una vera emergenza sociale. La cronaca degli ultimi tempi è un susseguirsi di notizie che riportano la morte tragica di ragazzini poco più che adolescenti che hanno deciso di togliersi la vita. Con loro svanisce il senso della vita dei genitori, l’illusione si essere una famiglia normale e serena. In loro la domanda più dolorosa “come ha potuto fare un gesto del genere?” Purtroppo, quel gesto non è così raro. In Italia, secondo le statistiche, lo compiono circa 500 giovani ogni anno. Per uno che ve ne riesce, ci sono circa quattro o cinque tentativi sventati. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il suicidio è la seconda causa di morte in Europa nella fascia d’età tra i 15 e i 29 anni, segue poi la morte per incidente stradale.
Prepotente è arrivata l’estate con la fine della scuola, il caldo afoso e la voglia di mare e sole, in poche parole di vacanza, che per i figli di genitori separati rischia di diventare un vero e proprio boomerang. Litigi, incomprensioni, genitori che un accordo proprio non riesco a trovarlo. Eppure i dubbi e le perplessità in tema di vacanza per i figli di genitori separati dovrebbero essere superati dal provvedimento che dispone l’affido condiviso, perché qualunque provvedimento che sancisce l’affido condiviso di un minore e ne disciplini il diritto di frequentazione con il genitore collocatario, non trascura di prevedere espressamente il calendario di visita nel periodo estivo. La prassi vuole, con specifico riferimento ai tre mesi estivi in cui il minore non frequenta la scuola, che il genitore collocatario trascorra almeno due settimane e preferibilmente consecutive con il figlio; garantendo così al minore la possibilità di sperimentare ed in alcuni casi rafforzare la quotidianità e la confidenza col genitore che nel corso dell’anno, vede, di media, per non più di due giorni consecutivi. Nella restante parte del periodo estivo, il minore resta invece affidato alle cure del genitore collocatario, il quale – seppur sospeso l’ordinario calendario di frequentazione – deve garantire all’altro la regolarità e la frequenza dei contatti con il figlio. Questo, nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità, che non ammette che, per un periodo così lungo, il diritto dei bambini a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori possa essere in alcun modo sacrificato in nome del loro, indiscusso, diritto allo svago e al divertimento. Vacanze alle porte, mamma e papà sono così chiamati a concordare come spartirsi i rispettivi periodi di vacanza, conciliando gli impegni lavorativi, le esigenze logistiche, le preferenze geografiche e le opinioni personali. Ed è proprio qui che, molto spesso, nascono le incomprensioni o, nei casi più estremi, i conflitti. Ad esempio, è frequente che il genitore in partenza con minore al seguito, a ridosso della vacanza, non abbia ancora fornito all’altro tutti i dettagli: destinazione, orari del viaggio, indirizzo, recapiti, disattendendo così all’onere informativo che non è espressamente disciplinare ma richiama al pacifico dovere di collaborare nell’interesse superiore del minore. Inoltre, nelle separazioni più conflittuali, proprio la gestione del periodo che, per antonomasia, è sinonimo di spensieratezza e serenità, rischia di diventare il momento perfetto per mettere in atto l’ennesima battaglia contro l’altro: è frequente, infatti, che un genitore, con un pretesto, arrivi a negare il proprio consenso al rilascio dei documenti validi per l’espatrio dell’altro – o del figlio minore – impedendone così la partenza. Da un punto di vista normativo, questo diniego deve essere sorretto da motivazioni fondate sul concreto pregiudizio che, dall’espatrio, potrebbe derivare al minore, il genitore vittima dell’ostruzionismo dell’altro può chiedere l’intervento del Giudice Tutelare il quale, svolti gli opportuni accertamenti, se ritenuto, potrà “scavalcare” il dissenso pretestuoso opposto da uno dei due e autorizzare la partenza. Insomma, un momento tanto spensierato rischia di diventare un ennesimo motivo di dissidio che finisce per approdare in un’aula di tribunale per l’egoismo di un genitore o il rancore di un ex coniuge, a spese dei minori che innocenti ed inermi restano a guardare con delusione ed amarezza. Forse basterebbe solo buon senso e collaborazione che restano gli ingredienti determinanti seppur rari per non rovinare ai più piccoli il periodo più atteso durante tutto l’anno. Anche perché è bene ricordare che la responsabilità genitoriale, da qualunque punto la si guardi, non va mai in vacanza. O almeno non dovrebbe.